Norme di procedura per i giudizi davanti al Tribunale delle prede›Capo VII
Art. 54
Mezzi di impugnazione della sentenza
In vigore dal 24 dic 1938
Le sentenze del Tribunale non sono soggette ad appello, nè ad opposizione.
Contro di esse le parti e il commissario del Re possono proporre domanda di revocazione, nei casi e nei termini preveduti dal Codice di procedura civile, osservate queste Norme per quanto concerne la procedura.
Contro la sentenza del Tribunale delle prede le parti e il commissario del Re possono ricorrere alle Sezioni unite della Corte di cassazione, soltanto per assoluto difetto di giurisdizione.
Il ricorso preveduto dal comma precedente deve essere proposto nel termine di trenta giorni, decorrente dalla notificazione della sentenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-05;1823#art-ndp-54