Norme di procedura per i giudizi davanti al Tribunale delle predeCapo VII

Art. 55

Esecuzione della sentenza

In vigore dal 24 dic 1938
Le sentenze del Tribunale sono eseguite in via amministrativa. Tuttavia, quando contengano condanna al pagamento di una somma di danaro, esse hanno efficacia di titolo esecutivo, e all'uopo vengono munite della formula esecutiva, e la Segreteria, a richiesta dell'interessato, ne rilascia copia in forma esecutiva. La sentenza, che ordina il rilascio della nave, dell'aeromobile o della merce, catturati o sequestrati, ovvero il pagamento del controvalore, può subordinare l'esecuzione al rimborso delle spese di conservazione, di custodia e di lite, che risultino dovute.
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Esecuzione della sentenza (Art. 55 Norme di procedura per i giudizi davanti al Tribunale delle prede.) — Testo vigente | Portale Normativo