Norme di procedura per i giudizi davanti al Tribunale delle prede›Capo VII
Art. 55
Esecuzione della sentenza
In vigore dal 24 dic 1938
Le sentenze del Tribunale sono eseguite in via amministrativa.
Tuttavia, quando contengano condanna al pagamento di una somma di danaro, esse hanno efficacia di titolo esecutivo, e all'uopo vengono munite della formula esecutiva, e la Segreteria, a richiesta dell'interessato, ne rilascia copia in forma esecutiva.
La sentenza, che ordina il rilascio della nave, dell'aeromobile o della merce, catturati o sequestrati, ovvero il pagamento del controvalore, può subordinare l'esecuzione al rimborso delle spese di conservazione, di custodia e di lite, che risultino dovute.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-05;1823#art-ndp-55