Norme di procedura per i giudizi davanti al Tribunale delle predeCapo VIII

Art. 59

Depositi per spese giudiziali

In vigore dal 24 dic 1938
Delle somme versate dalle parti a titolo di anticipazione per le spese di atti da compiersi a cura della Segreteria, questa rilascia ricevuta. Le somme stesse rimangono in deposito presso la Segreteria, che ne dispone man mano che se ne presenti la necessità. Il presidente del Tribunale può dare le disposizioni opportune per la più sicura conservazione di dette somme. Qualora il deposito effettuato da una delle parti non basti a far fronte alle spese, alle quali è destinato, il presidente, con sua ordinanza, dispone che sia eseguito un deposito suppletivo. Se il deposito suppletivo non è eseguito nel termine all'uopo stabilito, l'istanza, per la quale il deposito stesso è stato disposto, diviene improcedibile, salve le disposizioni dell'. Qualora per lo stesso giudizio esistano più depositi eseguiti a norma del primo comma di questo articolo, la Segreteria, si avvale, per le spese di ogni singolo atto, del deposito eseguito dalla parte, a istanza della quale l'atto stesso è compiuto. Per gli atti comuni a più parti e per gli atti disposti d'ufficio, la somma occorrente è prelevata in parti eguali dai diversi depositi. Chiuso il procedimento con sentenza o con ordinanza ed eseguiti gli atti in vista dei quali il deposito è stato effettuato, la Segreteria compila, per ogni deposito, un conto, dal quale risultino la somma versata, quella spesa e l'eventuale residuo. Il conto viene approvato dal presidente, con decreto steso a piede del conto stesso e non soggetto a impugnazione. Il decreto che approva il conto ordina le restituzione della somma residuata alla parte, che eseguì il deposito.
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Depositi per spese giudiziali (Art. 59 Norme di procedura per i giudizi davanti al Tribunale delle prede.) — Testo vigente | Portale Normativo