Norme di procedura per i giudizi davanti al Tribunale delle prede›Capo VI
Art. 46
Deliberazione
In vigore dal 24 dic 1938
Il Tribunale delibera la sentenza in Camera di consiglio subito dopo terminata la pubblica udienza, salvo che, per la molteplicità o per l'importanza delle questioni da discutersi, il presidente ritenga opportuno di differire la deliberazione a una prossima udienza.
Il commissario del Re e il segretario non hanno voto non assistono alla deliberazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-05;1823#art-ndp-46