Norme di procedura per i giudizi davanti al Tribunale delle predeCapo VI

Art. 46

Deliberazione

In vigore dal 24 dic 1938
Il Tribunale delibera la sentenza in Camera di consiglio subito dopo terminata la pubblica udienza, salvo che, per la molteplicità o per l'importanza delle questioni da discutersi, il presidente ritenga opportuno di differire la deliberazione a una prossima udienza. Il commissario del Re e il segretario non hanno voto non assistono alla deliberazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-05;1823#art-ndp-46

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Deliberazione (Art. 46 Norme di procedura per i giudizi davanti al Tribunale delle prede.) — Testo vigente | Portale Normativo