Art. 46 · Deliberazione
Norme di procedura per i giudizi davanti al Tribunale delle predeCapo VI

Art. 46

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Deliberazione

In vigore dal 24 dic 1938
Il Tribunale delibera la sentenza in Camera di consiglio subito dopo terminata la pubblica udienza, salvo che, per la molteplicità o per l'importanza delle questioni da discutersi, il presidente ritenga opportuno di differire la deliberazione a una prossima udienza. Il commissario del Re e il segretario non hanno voto non assistono alla deliberazione.
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