Norme di procedura per i giudizi davanti al Tribunale delle prede›Capo VI
Art. 45
Discussione
In vigore dal 24 dic 1938
All'udienza stabilita per la discussione, il relatore espone succintamente i fatti della causa e le ragioni addotte dalle parti.
Il presidente determina i punti di fatto e di diritto ad quali deve svolgersi la discussione.
I difensori delle parti sono ammessi a svolgere le loro ragioni entro i limiti indicati dal presidente.
Il commissario del Re illustra le proprie conclusioni.
Storico versioni
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