Art. 45
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-05;1823#art-ndp-45
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Durante l'udienza fissata per la discussione, il relatore presenta un riassunto dei fatti di causa e degli argomenti sostenuti dalle parti. Subito dopo, il presidente individua con precisione i temi specifici, sia di fatto che di diritto, su cui deve concentrarsi il confronto. Gli avvocati difensori possono quindi esporre le proprie tesi, rimanendo rigorosamente all'interno dei limiti fissati dal presidente. Infine, il commissario del Re interviene per spiegare le proprie conclusioni.
La norma disciplina lo svolgimento dell'udienza di discussione, garantendo un'esposizione ordinata dei fatti e delimitando i temi su cui le parti e gli organi giudiziari possono intervenire.
Si applica al presidente, al relatore, ai difensori delle parti e al commissario del Re che prendono parte all'udienza di discussione.
In una causa davanti al Tribunale delle prede, il relatore apre l'udienza riassumendo gli eventi della cattura e le posizioni espresse dalle parti. Il presidente fissa poi i confini dell'intervento difensivo specificando i soli punti giuridici e fattuali da trattare. I difensori intervengono rispettando tali limiti e infine il commissario del Re presenta le proprie conclusioni.
I soggetti coinvolti devono rispettare le specifiche fasi dell'udienza: il relatore deve esporre fatti e ragioni, il presidente deve determinare i punti della discussione, i difensori hanno l'obbligo di limitare le loro esposizioni ai punti fissati dal presidente e il commissario del Re deve illustrare le proprie conclusioni.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.