Norme di procedura per i giudizi davanti al Tribunale delle predeCapo VI

Art. 45

Discussione

In vigore dal 24 dic 1938
All'udienza stabilita per la discussione, il relatore espone succintamente i fatti della causa e le ragioni addotte dalle parti. Il presidente determina i punti di fatto e di diritto ad quali deve svolgersi la discussione. I difensori delle parti sono ammessi a svolgere le loro ragioni entro i limiti indicati dal presidente. Il commissario del Re illustra le proprie conclusioni.
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Discussione (Art. 45 Norme di procedura per i giudizi davanti al Tribunale delle prede.) — Testo vigente | Portale Normativo