Art. 45 · Discussione
Norme di procedura per i giudizi davanti al Tribunale delle predeCapo VI

Art. 45

45 / 66

Discussione

In vigore dal 24 dic 1938
All'udienza stabilita per la discussione, il relatore espone succintamente i fatti della causa e le ragioni addotte dalle parti. Il presidente determina i punti di fatto e di diritto ad quali deve svolgersi la discussione. I difensori delle parti sono ammessi a svolgere le loro ragioni entro i limiti indicati dal presidente. Il commissario del Re illustra le proprie conclusioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-05;1823#art-ndp-45