Art. 49 · Pubblicazione della pronuncia del Tribunale
Norme di procedura per i giudizi davanti al Tribunale delle predeCapo VI

Art. 49

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Pubblicazione della pronuncia del Tribunale

In vigore dal 24 dic 1938
Terminata la deliberazione, il segretario procede, in pubblica udienza, alla pubblicazione della pronuncia emessa, mediante lettura dell'ordinanza o del dispositivo della sentenza. L'ordinanza e il dispositivo della sentenza sono trascritti nel processo verbale di udienza.
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