Norme di procedura per i giudizi davanti al Tribunale delle prede›Capo VI
Art. 49
49 / 66Pubblicazione della pronuncia del Tribunale
In vigore dal 24 dic 1938
Terminata la deliberazione, il segretario procede, in pubblica udienza, alla pubblicazione della pronuncia emessa, mediante lettura dell'ordinanza o del dispositivo della sentenza.
L'ordinanza e il dispositivo della sentenza sono trascritti nel processo verbale di udienza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-05;1823#art-ndp-49