Art. 47 · Provvedimenti del Tribunale in caso di insufficiente istruzione della causa
Norme di procedura per i giudizi davanti al Tribunale delle predeCapo VI

Art. 47

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Provvedimenti del Tribunale in caso di insufficiente istruzione della causa

In vigore dal 24 dic 1938
Il Tribunale, se ritiene che la causa è insufficientemente istruita: 1) rinvia la discussione ad altra udienza davanti al Collegio, assegnando nuovi termini per la presentazione di documenti e di scritture; 2) o rinvia le parti davanti al presidente, perché disponga una nuova trattazione scritta, e fissi una nuova udienza di discussione in conformità della disposizione dell'; 3) o dispone, su istanza del commissario del Re o delle parti, o d'ufficio, mezzi di prova, ovvero richiede l'autorità portuaria o altra autorità amministrativa per compiere accertamenti a titolo d'informazione.
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