Art. 11

In vigore dal 14 gen 1956
Ferme restando per i salariati le disposizioni di cui all'art. 39 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, modificato con l' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, e con l' della legge 3 marzo 1949, n. 52, e ferme altresì restando, le disposizioni dell' della legge 11 gennaio 1952, n. 33, è, per l'altro personale, effettuata la liquidazione dell'indennità per inabilità temporanea in base alla media giornaliera dei guadagni, al netto delle sole ritenute erariali, percepiti dall'infortunato negli ultimi quindici giorni lavorativi precedenti l'infortunio, esclusi i giorni di assenza per malattia e congedo, ma inclusi quelli di riposo. La liquidazione della rendita per inabilità permanente è fatta in base al guadagno, pure al netto delle sole ritenute erariali, percepito nei dodici mesi precedenti l'infortunio, da un minimo di lire 135.000 ad un massimo di lire 300.000. Quando però l'infortunato abbia prestato la sua opera per un periodo inferiore a dodici mesi, il guadagno annuo base si valuta uguale a trecento volte il guadagno medio giornaliero e sempre entro i limiti sopra indicati. Il compenso per lavoro straordinario è computato nei suddetti guadagni quando sia stato percepito non saltuariamente negli ultimi quindi giorni precedenti l'infortunio in caso di inabilità temporanea e negli ultimi dodici mesi in caso di inabilità permanente.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-16;1275#art-11

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