Art. 9

In vigore dal 14 gen 1956
Il sanitario che esegue i primi accertamenti e presta le prime cure, rilascia un certificato dal quale debbono fra l'altro risultare le notizie di cui è cenno nell' del presente decreto, salvo a rispondere successivamente a speciali quesiti che l'Amministrazione ritenga opportuno rivolgere. L'infortunato, quando non siasi disposto diversamente, è visitato e curato da un medico dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, secondo le norme stabilite in apposita convenzione fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Istituto stesso. Quando residui inabilità permanente, il predetto Istituto deve anche dichiarare, a richiesta dell'Amministrazione, se l'infortunato conservi l'idoneità fisica a compiere le attribuzioni che disimpegnava prima dell'infortunio e quelle altre che sono proprie del suo ufficio, tenuto conto del gruppo e della categoria cui appartiene.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-16;1275#art-9

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