Art. 10
In vigore dal 1 apr 1937
Il direttore generale decide se possa essere adibito ad altre mansioni l'agente che conservi la idoneità generica a compiere il servizio del personale subalterno, ma manchi della idoneità specifica per compiere le mansioni che disimpegnava prima dell'infortunio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-16;1275#art-10