Art. 15
In vigore dal 1 apr 1937
L'infortunato, il quale non riconosca fondati i motivi per i quali l'Amministrazione ritenga di non essere obbligata a liquidare indennità, o non concordi sulla data di cessazione della indennità per inabilità temporanea o sulla inesistenza d'inabilità permanente o non accetti la liquidazione di una rendita provvisoria o quella comunque fatta dall'Amministrazione, può avanzare domanda al Ministero, per via gerarchica, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione fattagli, indicando li motivi per i quali non ritiene giustificabile il provvedimento dell'Amministrazione, precisando, nel caso in cui si tratti di inabilità permanente, la misura della rendita che ritiene essergli dovuta, allegando, in ogni caso, alla domanda un certificato medico dal quale emergano gli elementi giustificativi della domanda.
L'Amministrazione disporrà i nuovi accertamenti del caso e nel più breve tempo possibile, ma non più tardi di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, comunicherà le sue decisioni definitive all'interessato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-16;1275#art-15