Art. 20

In vigore dal 14 gen 1956
Quando le assenze del personale di ruolo, quelle degli avventizi, dei diurnisti e dei salariati che abbiano maturato titolo a congedo ordinario o licenza retribuita, e quelle infine del personale degli uffici locali sono determinate da infortuni coperti dall'assicurazione ai sensi del presente decreto è, di competenza del direttore generale accordare un congedo speciale per tutto il periodo dell'invalidità temporanea, anche se il personale stesso non abbia fruito, nell'anno, in tutto o in parte, del congedo, licenza, e delle, assenze consentite per malattia comune. Il congedo speciale predetto è considerato alla stregua del congedo ordinario ai fini del trattamento economico.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-16;1275#art-20

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