Art. 17
In vigore dal 1 apr 1937
La liquidazione amministrativa delle indennità e delle rendite, anche nel caso previsto dall'art. 23 del R. decreto 15 dicembre 1936, n. 2276, dev'essere esaurita nel termine di giorni 180 da quello del ricevimento del certificato medico constatante l'esito definitivo della lesione.
Nei casi di morte la liquidazione è sospesa fino a che i superstiti non abbiano comunicato all'Amministrazione gli atti e i documenti comprovanti il loro diritto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-16;1275#art-17