Art. 13
In vigore dal 1 apr 1937
Durante il periodo di inabilità l'Amministrazione corrisponde agli infortunati coperti dall'assicurazione, ai sensi dell' del presente decreto, anticipazioni a titolo di provvisionale sulle indennità temporanee che saranno liquidate e stabilisce, di volta in volta, la misura di tali anticipazioni ed i periodi di tempo in cui saranno pagate.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-16;1275#art-13