Art. 1

In vigore dal 14 gen 1956
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA Vista la legge 29 gennaio 1934-XII, n. 333; Visto il R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765; Visto il R. decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1217, convertito nella legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2159; Visto il R. decreto 15 dicembre 1936-XV, n. 2276; Vista la legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2159; Visto il regolamento approvato con R. decreto 25 gennaio 1937-XV, n. 200; Visto il R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 99, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898; Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100; Visto l'art. 48, n. 2, del citato R. decreto 17 agosto 1935 XIII, n. 1765; Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione per le poste ed i telegrafi; Sentito il Comitato consultivo per le assicurazioni sociali e private in seno alla Corporazione del credito e della previdenza; Sentito il Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo: . Sono compresi nell'assicurazione obbligatori a contro gli infortuni sul lavoro, di cui ai regi decreti 17 agosto 1935, n. 1765, e 15 dicembre 1936, n. 2276, e successive modificazioni, in quanto addetti ai lavori attinenti ai servizi meramente esecutivi postali e delle telecomunicazioni, gli impiegati ed agenti di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, gli agenti con obbligazione personale anche provvisoria, come pure i fattorini, il personale degli uffici locali e i titolari di agenzia, i ricevitori, i portalettere, i salariati e gli operai giornalieri. È compreso nell'assicurazione anche il personale postale telegrafico in servizio quale conducente di automezzi o in servizio armato di vigilanza e di scorta in quanto disimpegni i servizi stessi per disposizione dell'Amministrazione. L'assicurazione è altresì obbligatoria per il personale dirigente ed ispettivo, che, nell'esplicazione del servizio ad esso affidato, sia presente o prenda materialmente parte ai lavori attinenti ai servizi esecutivi postali e delle telecomunicazioni e venga a trovarsi esposto ai rischi specifici del personale esecutivo, oppure quando, per l'esecuzione di incarichi affidatigli, usi - mezzi di trasporto forniti dall'Amministrazione o sia costretto, in mancanza di pubblici servizi, ad adoperare altri mezzi di locomozione. È escluso dall'assicurazione obbligatoria il personale che ai momento dell'infortunio è addetto agli uffici amministrativi e contabili, quali che siano le mansioni da esso disimpegnate.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-16;1275#art-1

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