Art. 4
In vigore dal 1 apr 1937
L'impiegato, l'agente e l'operaio che subisce un infortunio ha l'obbligo, qualunque sia la natura e le conseguenze delle lesioni riportate, di farne subito per iscritto dettagliata denunzia al superiore immediato.
Nel caso che l'infortunato sia nell'impossibilità di soddisfare a tale obbligo, può delegare a compierlo persona di sua fiducia.
Qualora l'infortunato per la gravità delle lesioni riportate non possa fare la denunzia, questa è sostituita da un rapporto del dirigente i lavori, o del superiore immediato, nel quale viene fatta menzione dell'impedimento.
La denunzia deve indicare:
a) il luogo, il giorno e l'ora in cui avvenne l'infortunio;
b) la natura e la causa accertata o presunta dell'infortunio e le circostanze nelle quali esso si è verificato, indicando se vi ha concorso colpa o negligenza altrui;
c) il nome e cognome, la paternità, l'età, la residenza e la occupazione abituale della persona rimasta lesa;
d) la descrizione delle lesioni riportate e dei disturbi subiettivi risentiti;
e) il nome, il cognome e l'indirizzo dei testimoni dell'infortunio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-16;1275#art-4