Art. 2
In vigore dal 1 apr 1937
L'Amministrazione postale-telegrafica corrisponde direttamente con i fondi del proprio bilancio agli aventi diritto e prestazioni di cui all' del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765; essa può tuttavia affidare all'Istituto di assicurazione e previdenza per i postelegrafonici, ovvero all'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e con le modalità da stabilirsi in apposita convenzione, il servizio della corresponsione delle rendite di inabilità permanente agli infortunati e di quelle a favore dei superstiti, liquidate in base al succitato Regio decreto, versando, all'uopo, ai predetti Istituti i valori capitali delle rendite, calcolati secondo tabelle che saranno concordate e restando esonerata da qualsiasi obbligo verso i titolari delle rendite stesse.
Resta salva la competenza dell'Amministrazione di procedere alla revisione delle rendite per inabilità permanente, a norma dell'art. 25 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, osservandosi anche per la risoluzione delle relative controversie le norme dell' del presente decreto.
Quando infine al personale dipendente, cessato dal servizio a causa d'infortunio sul lavoro, spetti, oltre la rendita di cui al R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, anche la pensione privilegiata, quest'ultima è diminuita dell'importo della rendita base, ferme restando peraltro le norme stabilite dall' del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 779, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-16;1275#art-2