Art. 6
In vigore dal 1 apr 1937
Chi dirige e sorveglia il lavoro nel momento in cui l'infortunio è avvenuto ha l'obbligo, entro il termine di due giorni, di denunciare alla locale Autorità di pubblica sicurezza, che ne rilascia ricevuta, l'infortunio stesso quando abbia avuto per conseguenza la morte o la incapacità al lavoro per più di tre giorni.
La denunzia, redatta come nell', deve anche indicare lo stato della persona rimasta lesa, le conseguenze probabili dell'infortunio e il tempo in cui sarà possibile conoscere l'esito definitivo, desumendo tali notizie dal primo certificato medico.
Quando i dirigenti e i sorveglianti il lavoro siano tardivamente venuti a conoscenza dell'infortunio, il termine decorre dal giorno in cui ebbero notizia del fatto.
Qualora la inabilità prognosticata guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto, decorre da questo il termine per la denunzia all'Autorità di pubblica sicurezza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-16;1275#art-6