Art. 7
In vigore dal 1 apr 1937
Le Direzioni, ricevuto il rapporto degli uffici dipendenti, esaminano con la massima cura ogni circostanza di fatto, compiono quei maggiori accertamenti che ritengono utili e, non oltre il terzo giorno, ne riferiscono al Ministero, indipendentemente da ogni valutazione della ricorrenza degli estremi di legge per la indennizzabilità.
Alla relazione le Direzioni devono unire:
a) la denunzia redatta dall'infortunato;
b) il rapporto del superiore immediato;
c) le deposizioni testimoniali;
d) i documenti dai quali risultino gli accertamenti compiuti;
e) la ricevuta di eseguita denunzia all'Autorità di pubblica sicurezza;
f) il primo certificato medico.
Nel caso d'infortunio che abbia prodotto la morte o pel quale sia preveduto il pericolo di morte e in quelli in cui le lesioni siano tali da doversi prevedere una incapacità al lavoro superiore ai 30 giorni, le Direzioni, nell'attesa di compiere le pratiche prescritte, riferiscono al Ministero per telegrafo sommariamente il fatto entro ventiquattro ore dall'infortunio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-16;1275#art-7