Art. 12
In vigore dal 14 gen 1956
La misura dell'indennità temporanea è quella stabilita dall'art. 23 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, ed è corrisposta al personale coperto dell'assicurazione contro gli infortuni, ma non avente titolo al congedo speciale di cui all' del presente decreto, a decorrere dal quarto giorno successivo a quello in cui è avvenuto l'infortunio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-16;1275#art-12