Art. 14

In vigore dal 1 apr 1937
Ricevuto il certificato definitivo, l'Amministrazione comunica all'infortunato la data della cessazione della indennità per inabilità temporanea e se siano o no prevedibili conseguenze di carattere permanente indennizzabili ai sensi del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765. Qualora dette conseguenze siano prevedibili, l'Amministrazione procede agli accertamenti per determinare la specie ed il grado della inabilità permanente del lavoro e comunica allo infortunato la liquidazione della rendita di inabilità, indicando gli elementi che servirono di base a tale liquidazione. Però l'Amministrazione, quando per le condizioni della lesione non sia ancora accertabile il grado d'inabilità permanente, può liquidare una rendita in misura provvisoria, dandone comunicazione all'interessato, con riserva di procedere a liquidazione definitiva.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-16;1275#art-14

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Art. 14 Norme e condizioni di trattamento al personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi nei casi d'infortuni in servizio. — Testo vigente | Portale Normativo