Art. 18

In vigore dal 1 apr 1937
È di competenza del direttore generale approvare caso per caso la liquidazione e disporre il pagamento delle indennità e delle rendite relative all'infortunio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-16;1275#art-18

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Art. 18 Norme e condizioni di trattamento al personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi nei casi d'infortuni in servizio. — Testo vigente | Portale Normativo