Art. 21
In vigore dal 14 gen 1956
È in facoltà del direttore generale accordare il congedo speciale di cui al precedente anche al personale specificato nell'articolo stesso, non coperto dall'assicurazione, nel caso di infortunio che rivesta i caratteri stabiliti dall' del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e rientri nella sfera di un servizio comandato.
È considerato in servizio comandato il personale che ha operato dietro ordine espresso od anche spontaneamente in forza di doveri che gli derivano dalle attribuzioni del proprio ufficio.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-16;1275#art-21