Art. 19

In vigore dal 14 gen 1956
Dal giorno successivo all'avvenuto infortunio deve sospendersi il pagamento della retribuzione all'infortunato non avente titolo al congedo speciale di cui al successivo . Tale pagamento viene però continuato ai titolari di agenzia, ai ricevitori e portalettere ed agli agenti con obbligazione personale, quando i titolari di agenzia provvedono ad assicurare il servizio con i propri coadiutori e gli altri con i propri sostituti.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-16;1275#art-19

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