Art. 19
In vigore dal 14 gen 1956
Dal giorno successivo all'avvenuto infortunio deve sospendersi il pagamento della retribuzione all'infortunato non avente titolo al congedo speciale di cui al successivo .
Tale pagamento viene però continuato ai titolari di agenzia, ai ricevitori e portalettere ed agli agenti con obbligazione personale, quando i titolari di agenzia provvedono ad assicurare il servizio con i propri coadiutori e gli altri con i propri sostituti.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-16;1275#art-19