Art. 22

In vigore dal 1 apr 1937
Il presente decreto ha, vigore dal 1° aprile 1937. Restano ferme le norme relative alla denunzia dei danni arrecati alle persone di terzi da agenti dell'Amministrazione di cui al paragrafo VI del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 99, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, e quelle contenute nei paragrafi da I a IV dello stesso decreto-legge per la parte concernente le malattie comuni o dipendenti da cause di servizio. Le altre disposizioni riguardanti il trattamento al personale dipendente, nei casi d'infortunio in servizio, contenute nel succitato Regio decreto-legge s'intendono abrogate a partire dal 1° aprile 1937, restando in vigore solo per gli infortuni avvenuti fino al 31 marzo 1937. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1938 - Anno XVI VITTORIO EMANUELE Mussolini - Benni - Solmi - Di Revel - Lantini. Visto, il Guardasigilli: Solmi. Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1938 - Anno XVI Atti del Governo, registro 400, foglio 90. - Mancini.
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Art. 22 Norme e condizioni di trattamento al personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi nei casi d'infortuni in servizio. — Testo vigente | Portale Normativo