Art. 5

In vigore dal 1 apr 1937
Ricevuta la denunzia il superiore immediato controlla la esattezza dei fatti messi in rielievo dall'infortunato e, nel riferire subito alla Direzione da cui dipende, dà atto degli accerta menti compiuti. Quando l'interessato omette per qualsiasi ragione la denunzia, il superiore che venga altrimenti a conoscenza di un infortunio, o logicamente debba presumerlo per circostanze inerenti al servizio e all'orario, è tenuto ad accertarsi immediatamente che il fatto sussista, a compiere gli accertamenti da cui risultino le circostanze che la denunzia avrebbe dovuto indicare ed a comunicare l'esito entro 24 ore alla Direzione, salvo, s'intende, e impregiudicato il disposto di cui all' del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-16;1275#art-5

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