Titolo IV

Art. 45

In vigore dal 1 lug 1936
Il credito delle indennità fissate dal presente decreto non può essere ceduto per nessun titolo, nè può essere pignorato o sequestrato tranne che per spese di giudizio alle quali l'assicurato o gli aventi diritto, con sentenza passata in cosa giudicata, siano stati condannati in seguito a controversia dipendente dalla esecuzione del presente decreto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1935-08-17;1765#art-45

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