Titolo V

Art. 50

In vigore dal 1 lug 1936
L'Istituto nazionale fascista infortuni può assumere, su richiesta delle Casse di cui nell', il servizio della corresponsione delle rendite di inabilità e delle rendite ai superstiti, ferma rimanendo l'applicazione delle norme stabilite per le rendite stesse nel titolo IV; in tal caso le Casse predette verseranno all'Istituto nazionale fascista infortuni i valori capitali delle rendite, calcolati secondo tabelle all'uopo concordate fra gli enti interessati, e saranno esonerate da qualsiasi obbligo verso i titolari di esse. Fin quando non siano stabilite le predette tabelle, sono applicate quelle formate dall'Istituto nazionale fascista infortuni ai termini dell'. Le Casse di cui nell', che intendono provvedere alla riassicurazione parziale dei rischi da esse assunti in forza del presente decreto, debbono stipulare la riassicurazione presso l'Istituto nazionale fascista infortuni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1935-08-17;1765#art-50

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