Titolo V

Art. 48

In vigore dal 28 giu 1938
Non sono assicurati presso l'Istituto nazionale fascista infortuni: 1° gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima alla cui assicurazione provvedono le Casse previste nell' del R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 264, convertito nella legge 29 giugno 1933, n. 860; le Casse predette sono autorizzate a provvedere anche all'assicurazione delle maggiori indennità, eventualmente spettanti secondo i contratti collettivi di lavoro ai componenti lo stato maggiore; 2° i dipendenti dalle aziende autonome del Ministero delle comunicazioni. Con Regi decreti, da emanarsi su proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni, sarà provveduto a rendere applicabili al personale dipendente dalle aziende autonome del Ministero delle comunicazioni, le norme del presente decreto, con le modificazioni e gli adattamenti che saranno ritenuti opportuni; 3° i detenuti addetti a lavori condotti direttamente dallo Stato. Per i dipendenti dello Stato l'assicurazione presso l'Istituto nazionale fascista infortuni può essere attuata con forme particolari di gestione e può anche essere limitata a parte delle prestazioni, fermo rimanendo il diritto degli assicurati al trattamento previsto dal presente decreto. Le relative norme saranno emanate dal Ministro per le finanze di concerto col Ministro per le corporazioni.

Note all'articolo

  • Il Regio D.L. 23 settembre 1937, n. 1918, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 1938, n. 831, ha disposto (con l'art. 4, commi 1 e 2) che "L'assicurazione di cui al presente decreto e' esercitata dalle Casse previste dall'art. 48 del R. decreto 17 agosto 1935, numero 1765, ciascuna per il proprio territorio di giurisdizione. Dette Casse assumono la denominazione di « Casse marittime per gli infortuni sul lavoro e le malattie ». Nei loro statuti saranno stabilite le norme per le prestazioni da somministrarsi, ai sensi del presente decreto, agli assicurati, che si trovino fuori del territorio di giurisdizione di ciascuna di esse".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1935-08-17;1765#art-48

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