Titolo IV

Art. 43

In vigore dal 1 lug 1936
Per le indennità dovute in base al presente decreto l'avente diritto non può rilasciare procura ad esigere se non al coniuge, ad un parente od affine ovvero ad una delle persone con cui sia comune il diritto ad esigere l'indennità medesima. Solo nei casi di legittimo impedimento è consentito rilasciare la procura predetta a persona diversa da quelle indicate nel comma precedente. La procura in questo caso deve essere vistata dal segretario dell'associazione professionale che rappresenta giuridicamente l'infortunato, previo riconoscimento della legittimità dell'impedimento e della idoneità delle persone designate.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1935-08-17;1765#art-43

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