Titolo V
Art. 47
In vigore dal 1 lug 1936
L'assicurazione secondo il presente decreto è esercitata, salvo quanto dispone l'articolo seguente, dall'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1935-08-17;1765#art-47