Titolo V

Art. 47

In vigore dal 1 lug 1936
L'assicurazione secondo il presente decreto è esercitata, salvo quanto dispone l'articolo seguente, dall'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1935-08-17;1765#art-47

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo