Titolo V

Art. 49

In vigore dal 13 feb 1947
L'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le Casse di cui all' debbono sottoporre all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale le tabelle dei coefficienti per il calcolo dei valori capitali attuali delle rendite di inabilità e di quelle a favore dei superstiti. Dette tabelle sono soggette a revisione almeno ogni quinquennio. Le tariffe dei premi e dei contributi debbono essere determinate in modo da comprendere l'onere finanziari previsto corrispondente agli infortuni del periodo di assicurazione. Contro l'applicazione della tariffa dei premi il datore di lavoro può ricorrere ad una Commissione nominata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e composta di un ispettore del lavoro, che la presiede, di due rappresentanti dei datori di lavoro dell'industria, di un rappresentante dei datori di lavoro del commercio, di due rappresentanti dei lavoratori dell'industria e di un rappresentante dei lavoratori del commercio, designati dalle rispettive associazioni sindacali nazionali. Avverso le decisioni della suddetta Commissione è ammesso ricorso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1935-08-17;1765#art-49

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