Titolo IV
Art. 46
In vigore dal 1 lug 1936
L'assicurato, il quale abbia simulato un infortunio o abbia dolosamente aggravato le conseguenze di esso, perde il diritto ad ogni prestazione, ferme rimanendo le pene stabilite dalla legge.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1935-08-17;1765#art-46