Titolo IV

Art. 41

In vigore dal 1 gen 1963
Se infortunato è apprendista o comunque minore degli anni 18 esso ha diritto alle cure secondo il disposto dell' e le prestazioni in denaro, commisurate alla retribuzione, sono così determinate: a) la indennità per inabilità temporanea assoluta è ragguagliata alla retribuzione effettiva; secondo le norme dell'; b) la rendita inabilità e la rendita ai superstiti sono ragguagliata alla retribuzione della qualità iniziale prevista per le persone assicurate di età superiore agli anni 18 non apprendiste occupato nella medesima lavorazione cui gli apprendisti stessi o i minori sono addetti e comunque a retribuzione non inferiore a quella più bassa stabilita dal contratto collettivo di lavoro per i prestatori d'opera di età superiore ai 18 anni della stessa categoria e lavorazione. Nei casi in cui le persone assicurate non percepiscano una retribuzione o comunque la remunerazione non sia accertabile, lo prestazioni in denaro sono determinate, in base a tabelle di salari stabiliti a norma del precedente , o, in mancanza di queste, in base alla retribuzione prevista, per i prestatori d'opera della stessa località occupati nella medesima lavorazione e categoria. Resta in ogni caso fermo il disposto del terzo comma dell'.

Note all'articolo

  • La L. 3 marzo 1949, n. 52 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge si applicano con effetto dal 1 gennaio 1949".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1935-08-17;1765#art-41

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