Titolo IV

Art. 31

In vigore dal 1 lug 1936
L'istituto assicuratore è tenuto a prestare a proprie spese all'assicurato nei casi di infortunio previsti nel presente decreto, e salvo quanto dispongono gli , le cure mediche e chirurgiche necessarie per tutta la durata dell'inabilità temporanea ed anche dopo la guarigione chirurgica, in quanto occorrano a ricuperare la capacità lavorativa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1935-08-17;1765#art-31

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