Titolo IV
Art. 32
In vigore dal 1 lug 1936
L'infortunato non può, senza giustificato motivo, rifiutare di sottoporsi alle cure mediche o chirurgiche, compresi gli atti operativi, che l'istituto assicuratore ritenga necessarie.
L'accertamento dei motivi del rifiuto o della elusione delle cure prescritte è demandato, in caso di contestazione, al giudizio inoppugnabile di un collegio arbitrale composto di un medico designato dall'istituto assicuratore, di un medico designato dall'associazione professionale che rappresenta giuridicamente l'infortunato e di un terzo medico scelto da essi in una lista preparata dal sindacato dei medici; qualora i medici delle parti non si accordino sulla scelta del terzo arbitro, questo è designato dal segretario del sindacato predetto.
Il giudizio è promosso dall'istituto assicuratore o dall'infortunato nel termine di quindici giorni dalla dichiarazione o dalla constatazione del rifiuto.
Il rifiuto ingiustificato a prestarsi alle cure o la non esecuzione delle cure prescritte importano la perdita del diritto alle indennità.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1935-08-17;1765#art-32