Titolo IV

Art. 32

In vigore dal 1 lug 1936
L'infortunato non può, senza giustificato motivo, rifiutare di sottoporsi alle cure mediche o chirurgiche, compresi gli atti operativi, che l'istituto assicuratore ritenga necessarie. L'accertamento dei motivi del rifiuto o della elusione delle cure prescritte è demandato, in caso di contestazione, al giudizio inoppugnabile di un collegio arbitrale composto di un medico designato dall'istituto assicuratore, di un medico designato dall'associazione professionale che rappresenta giuridicamente l'infortunato e di un terzo medico scelto da essi in una lista preparata dal sindacato dei medici; qualora i medici delle parti non si accordino sulla scelta del terzo arbitro, questo è designato dal segretario del sindacato predetto. Il giudizio è promosso dall'istituto assicuratore o dall'infortunato nel termine di quindici giorni dalla dichiarazione o dalla constatazione del rifiuto. Il rifiuto ingiustificato a prestarsi alle cure o la non esecuzione delle cure prescritte importano la perdita del diritto alle indennità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1935-08-17;1765#art-32

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo