Titolo IV

Art. 37

In vigore dal 1 lug 1936
Nel caso che un titolare di una rendita sia colpito da un nuovo infortunio indennizzabile con una rendita di inabilità secondo il presente decreto, si procede alla costituzione di un'unica rendita nella, misura e con i criteri che saranno stabiliti dal regolamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1935-08-17;1765#art-37

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