Titolo IV
Art. 42
In vigore dal 29 mar 1949
Se il retribuzione effettivamente corrisposto all'infortunato è superiore a quello risultante dalle registrazioni preiscritte dall', l'istituto assicuratore è tenuto a corrispondere le indennità secondo il retribuzione effettivo, salvo le sanzioni stabilite dall'.
L'istituto stesso è inoltre tenuto a corrispondere una indennità supplementare qualora venisse accertato, in sede giudiziale o in altri modi previsti, dalle vigenti norme, che il retribuzione preso a base della liquidazione è inferiore a quello dovuto secondo legge, salvo, anche in questo caso, le sanzioni stabilite dall'.
Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili ai casi previsti dall'.
Note all'articolo
- La L. 3 marzo 1949, n. 52 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge si applicano con effetto dal 1 gennaio 1949".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1935-08-17;1765#art-42