Titolo IV

Art. 44

In vigore dal 1 lug 1936
Sono nulle le obbligazioni contratte per rimunerazione intermediari che mediante compenso abbiano preso interesse alla liquidazione ed al pagamento delle indennità fissate dal presente decreto. Sono puniti con l'ammenda fino a lire trecento: a) gli intermediari che a scopo di lucro abbiano offerto agli assicurati ed ai loro aventi diritto l'opera loro o di altri per gli scopi indicati nel comma precedente; b) coloro che, per ragione del loro ufficio, avendo notizia degli infortuni avvenuti, ne abbiano informato intermediari per metterli in grado di offrire l'opera loro o di altri, com'è preveduto alla lettera a).
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urn:nir:stato:regio.decreto:1935-08-17;1765#art-44

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