Titolo IV

Art. 39

In vigore dal 1 gen 1963
Il retribuzione, quando non ricorra l'applicazione dell', è determinato come segue: Per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e delle rendite ai superstiti è assunta quale retribuzione annuo la retribuzione effettiva che è stata corrisposta all'infortunato sia in denaro, sia in natura durante i dodici mesi trascorsi prima dell'infortunio. Qualora però l'infortunato non abbia prestato la sua, opera durante il detto periodo in modo continuativo oppure non l'abbia prestata presso uno stesso datore di lavoro e non sia possibile determinare il cumulo delle retribuzioni percepite nel periodo medesimo, il retribuzione annuo si valuta uguale a trecento volte il retribuzione medio giornaliero. Si considera retribuzione medio giornaliero la sesta parte della somma che si ottiene apportando alla durata oraria normale della settimana di lavoro nell'azienda, per la categoria cui appartiene l'infortunato il guadagno medio orario percepito dall'infortunato stesso anche presso successivi datori di lavoro fino al giorno dell'infortunio nel periodo, non superiore a dodici mesi, per il quale sia possibile l'accertamento dei guadagni percepiti. In ogni caso la retribuzione annua è computata da un minimo corrispondente a trecento volte la retribuzione media giornaliera diminuita del trenta per cento ad un massimo corrispondente a trecento volte la retribuzione media giornaliera aumentata del trenta per cento. A questo effetto, la retribuzione media giornaliera è fissata per ogni triennio, non oltre i tre messi dalla scadenza del triennio stesso, con decreto del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, sulle retribuzioni assunte a base della liquidazione della indennità per inabilità temporanea assoluta da infortuni sul lavoro avvenuti o da malattie professionali manifestatesi nell'anno precedente e definiti nell'esercizio stesso, semprechè sia intervenuta, rispetto alla retribuzione media giornaliera precedentemente fissata, una variazione in misura, non inferiore al 10 per cento. Le variazioni in misura inferiore al 10 per cento intervenute nel corso di un triennio si computano con quelle verificatesi nel triennio successivo, per la determinazione della retribuzione media giornaliera. Per i componenti lo Stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima la retribuzione massima risultante dal precedente comma è aumentata, del 44 per cento per i comandanti e per i capi macchinisti, del 22 per cento per i primi ufficiali di coperta e di macchina e dell'11 per cento per gli altri ufficiali. Le rendite in corso di godimento alla data di emanazione del decreto interministeriale di cui al presente articolo saranno riliquidate, con effetto da tale data, su retribuzioni variate in relazione alle accertate variazioni salariali considerate dal decreto stesso. Per la liquidazione delle indennità per inabilità temporanea il retribuzione da assumere come base è uguale alla retribuzione giornaliera che si ottiene col procedimento di cui all'ultima parte del secondo comma del presente articolo, calcolando, però, il guadagno medio orario degli ultimi quindici giorni immediatamente precedenti quello dell'infortunio.

Note all'articolo

  • La L. 1 giugno 1939, n. 1012 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le modificazioni disposte con la presente legge hanno effetto per gli infortuni che avvengano dal 1° aprile 1939-XVII e sono applicabili anche ai dipendenti dalle aziende autonome del Ministero delle comunicazioni, di cui al n. 2 dell'art. 48 del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765".
  • Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 202 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche decorrono a partire dal 1° gennaio 1942. Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente decreto sono applicabili anche a casi d'infortunio e di malattia professionale avvenuti dalla entrata in vigore del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, limitatamente alla rendite in corso di godimento al 1° gennaio 1942, nonche' al personale delle aziende autonome dipendenti dai Ministeri dei trasporti e delle poste e telecomunicazioni, di cui al n. 2 dell'art. 48 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765".
  • Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14 ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che il penultimo comma del presente articolo si applicano per gli infortuni avvenuti e per le malattie professionali manifestatesi successivamente al 31 maggio 1946.
  • Il D.Lgs. 19 febbraio 1948, n. 254 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Il presente decreto si applica ai casi di infortunio avvenuto dopo il 31 dicembre 1947 ed alle malattie professionali manifestatesi dopo tale data".
  • La L. 3 marzo 1949, n. 52 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge si applicano con effetto dal 1 gennaio 1949".
  • La L. 11 gennaio 1952, n. 33, nel modificare l'art. 3 della L. 3 marzo 1949, n. 52, ha conseguentemente disposto (con l'art. 2) che "La retribuzione minima annua di lire 120.000 e quella massima, di lire 270.000 previste dall'art. 3 della legge 3 marzo 1949, n. 52, sono elevate rispettivamente a lire 135.000 ed a lire 300.000".
  • La L. 4 dicembre 1954, n. 1222, nel modificare l'art. 3 della L. 3 marzo 1949, n. 52, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Le retribuzioni massime annue previste dall'art. 3 della legge 3 marzo 1949, n. 52, per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima, sono elevate, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge 11 gennaio 1952, n. 33, a lire 475.000 per i comandanti e per i capi macchinisti, a lire 400.000 per i primi ufficiali di coperta e di macchina e a lire 350.000 per gli altri ufficiali".
  • La L. 19 gennaio 1963, n. 15 ha disposto (con l'art. 9, comma 2) che "Per il triennio dal 1 luglio 1962 al 30 giugno 1965 i limiti della retribuzione annua di cui al presente articolo sono, nel massimale, di lire seicentocinquemila e, nel minimale, di lire trecentosettantamila".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1935-08-17;1765#art-39

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