Titolo IV
Art. 34
In vigore dal 1 lug 1936
In caso di ricovero in un istituto di cura, l'istante assicuratore ha facoltà di ridurre fino alla metà la indennità per inabilità temporanea. Nessuna riduzione, però, può essere disposta se l'assicurato ha moglie e figli o anche solo moglie o solo figli nelle condizioni di cui nell' o ha a proprio carico ascendenti, ovvero se si tratta di addetti alla navigazione marittima o alla pesca marittima.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1935-08-17;1765#art-34