Titolo IV
Art. 29
In vigore dal 1 lug 1936
In caso di morte in conseguenza di infortunio, su istanza motivata dell'istituto assicuratore o degli aventi diritto, il pretore, ove ritenga Fondata la domanda, dispone che sia praticata l'autopsia del cadavere nel minor tempo possibile. Le parti interessate possono delegare un medico per assistervi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1935-08-17;1765#art-29