Titolo IV

Art. 28

In vigore dal 7 lug 1968
Quando la morte sopraggiunge in conseguenza dell'infortunio dopo la liquidazione della rendita di inabilità permanente la domanda per ottenere la rendita nella misura e nei modi stabiliti nell'articolo precedente deve esser proposta dai superstiti, a pena di decadenza, entro un mese dalla data della morte.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale con sentenza 2 - 5 luglio 1968 n. 85 (in G.U. 1ª s.s. 06/07/1968, n. 170) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui stabilisce che la domanda dei superstiti del lavoratore deceduto a causa dell'infortunio, deve essere proposta, a pena di decadenza, entro un mese dalla data della morte".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1935-08-17;1765#art-28

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