Titolo IV
Art. 23
In vigore dal 11 giu 1958
A decorrere dal quarto giorno successivo a quello in cui è avvenuto l'infortunio e fino a quando dura la inabilità assoluta che impedisca totalmente e di fatto all'infortunato di attendere al lavoro è corrisposta all'infortunato stesso una indennità giornaliera nella misura del sessanta per cento della retribuzione giornaliera calcolato secondo le disposizioni degli articoli da 39 a 42.
Per le malattie professionali l'indennità decorre dal quarto giorno successivo a quello nel quale, a causa della malattia, ha avuto inizio l'inabilità assoluta al lavoro.
Ove la durata dell'inabilità, di cui ai comma precedenti, si prolunghi oltre il novantesimo giorno continuativo, la misura dell'indennità giornaliera è elevata, a decorrere dal novantunesimo giorno, al settantacinque per cento della retribuzione giornaliera calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 39 e 42.
Le indennità per inabilità temporanea sono pagate in via posticipata a periodi non eccedenti i sette giorni.
Il datore di lavoro non può rifiutarsi di fare anticipazioni sulle indennità per inabilità, temporanea quando ne sia richiesto dall'istituto assicuratore e con le norme e nella misura stabilite dal regolamento.
Per gli addetti albi navigazione marittima ed alla pesca marittima l'indennità giornaliera decorre dal giorno successivo a quello dello sbarco dell'infortunato, fermi restando gli obblighi derivanti al dature di lavoro da disposizioni di legge o di contratto.
Note all'articolo
- La L. 3 marzo 1949, n. 52 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge si applicano con effetto dal 1 gennaio 1949".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1935-08-17;1765#art-23