Titolo III

Art. 19

In vigore dal 1 ott 1937
Le persone indicate nel quarto comma dell' hanno diritto alle prestazioni stabilite nel titolo IV anche se l'infortunio avviene durante il viaggio compiuto per andare a prendere imbarco sulle navi al servizio delle quali sono arruolati o per essere rimpatriate nel caso in cui la dimissione dal ruolo abbia avuto luogo per qualsiasi motivo in località diversa da quella di arruolamento o da quella in cui esse trovavansi al momento della chiamata per l'imbarco, semprechè nel viaggio di andata o di ritorno essi non mutino senza ragione l'itinerario prestabilito.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1935-08-17;1765#art-19

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