Titolo II

Art. 15

In vigore dal 1 lug 1936
Su ricorso del datore di lavoro il Comitato esecutivo dello Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro od i competenti organi degli altri istituti assicuratori, valutate le circostanze del caso, possono ridurre le somme dovute all'Istituto assicuratore a titolo di penale ai termini dei precedenti articoli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1935-08-17;1765#art-15

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