Titolo II
Art. 12
In vigore dal 1 lug 1936
Agli effetti della determinazione dei premi dovuti dai datori di lavoro e degli obblighi derivanti all'istituto assicuratore dagli , il datore di lavoro è obbligato a dare all'istituto stesso e, per esso, ai suoi dipendenti all'uopo incaricati, le notizie documentate relative alle mercedi che debbono servire di base per la liquidazione dei premi di assicurazione, ed a consentire agli incaricati suddetti l'accertamento nella propria azienda, anche nelle ore di lavoro, oltre che delle notizie predette, delle circostanze in cui e avvenuto l'infortunio e di tutte quelle altre occorrenti per la valutazione del rischio.
I datori di lavoro o i loro rappresentanti che non forniscano le notizie richieste o le diano scientemente errate od incomplete, sono puniti con l'ammenda fino a lire tremila, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.
Gli incaricati dell'istituto sono tenuti ad osservare il segreto sui processi e sopra ogni altro particolare di lavorazione che venisse a loro conoscenza per ragioni di ufficio. In caso di violazione del segreto sono puniti con l'ammenda da lire cinquecento a lire mille, salvo che non si tratti di reato più grave.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1935-08-17;1765#art-12