Titolo IV
Art. 21
In vigore dal 8 ago 1939
Le prestazioni dell'assicurazione sono le seguenti:
1° un'indennità giornaliera per la inabilità temporanea;
2° una rendita per la inabilità permanente;
3° una rendita ai superstiti ed un assegno una volta tanto in caso di morte;
4° le cure mediellee chirurgiche;
5° la fornitura degli apparecchi di protesi.
Note all'articolo
- La L. 1 giugno 1939, n. 1012 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le modificazioni disposte con la presente legge hanno effetto per gli infortuni che avvengano dal 1° aprile 1939-XVII e sono applicabili anche ai dipendenti dalle aziende autonome del Ministero delle comunicazioni, di cui al n. 2 dell'art. 48 del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1935-08-17;1765#art-21